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Cookie

Il commercio elettronico, i newsgroup, le mailing list e molte altre attività che si svolgono in internet, sono caratterizzate dalla raccolta di dati personali del navigatore, raccolta che può avvenire sia modo palese mediante la richiesta di compilazione di formulari elettronici, ovvero occulto come nel caso dei data log e dei cookie.

 

Le modalità di raccolta del primo tipo sono abbastanza semplici: all'utente viene chiesto di compilare, in cambio di servizi gratuiti come potrebbero essere le newsletter o le home page personalizzate, un apposito modulo con i suoi dati personali; tali dati in una seconda fase vengono raccolti e catalogati non tanto per consentire di fornire i servizi gratuiti dichiarati, quanto per poter inviare messaggi commerciali privati.

 

Tale tipo di raccolta dati è sottoposta secondo le legislazioni vigenti nei diversi paesi a vincoli più o meno rigidi. In Italia per esempio le aziende sono obbligate a richiedere preventivamente ed esplicitamente il consenso dell'utente. La tutela è però messa a repentaglio dall'assenza di confini territoriali in internet, basti pensare che un'impresa americana può raccogliere informazioni relative agli utenti europei senza che essi ne vengano a conoscenza.

 

Spesso i dati dell'utente vengono raccolti a sua insaputa grazie all'utilizzo del sistema dei log e dei cookie. Ogni volta che un utente visita un sito o si collega a internet, i server dei provider registrano automaticamente i collegamenti effettuati dai propri abbonati o dai visitatori occasionali. Queste registrazioni automatiche si chiamano log, normalmente hanno una funzione contabile amministrativa in quanto forniscono agli isp i dati necessari alla fatturazione. Attraverso i log è però possibile avere accesso ad informazioni che permettono di ricostruire profili precisi dell'utente, si può infatti conoscere che tipo di sistema operativo utilizza, che browser, colore e definizione dello schermo, ultimo sito visitato ecc.

 

Sorge quindi il problema del controllo degli utenti da parte dei fornitori di accesso alla rete. Normalmente ogni internet provider, anche quando consenta l'utilizzo di pseudonimi che garantiscono l'anonimato in rete, provvede all'atto della stipula del contratto d'accesso all'identificazione dell'utente tramite veridica di un documento di riconoscimento. In tal senso si esprimono gli articoli 4 e 5 della bozza di Codice di autoregolamentazione per i servizi internet adottata dall'AIIP/Telecom Italia.

 

Sempre su questa linea si esprime anche il Codice di deontologia e di buona condotta per i servizi telematici, adottato dall'associazione Nazionale fornitori di Video Audio Informazione (ANFOV) approvato nel novembre 1997 ed entrato in vigore il 1 gennaio 1998, che all'articolo 6 sancisce che: «i fornitori di accesso di servizi [...] accertano l'identità degli utenti e degli abbonati richiedendo l'esibizione o la riproduzione di un documento personale [...] mantengono un log attraverso il quale sia possibile risalire all'identità degli utenti o degli abbonati».

 

Tale articolo pone a carico del fornitore dei servizi l'onere di mantenere un registro elettronico detto Data Log, attraverso il quale sia possibile risalire all'identità degli utenti che hanno fatto accesso al sistema o che hanno utilizzato il servizio. Nel caso di commissione di reati a mezzo internet, può essere di fondamentale importanza per il provider individuare l'autore dell'illecito, al fine di escludere o limitare eventuali proprie responsabilità penali o civili, soprattutto nel caso in cui l'utente abbia commesso l'illecito proprio forte dell'anonimato garantito dal provider.

 

Prima della data di entrata in vigore della legge sulla privacy (675/96), tali controlli venivano effettuati all'insaputa dell'utente mediante l'utilizzo di diverse tipologie di registri elettronici, contenenti o la durata dei collegamenti o addirittura tutti i movimenti virtuali degli utenti. Successivamente all'entrata in vigore della legge sulla privacy, l'utilizzo e la conservazione da parte dei provider del registro suddetto ha subito delle forti limitazioni, a tutela dell'interessato al trattamento dei dati personali.

 

Per poter continuare ad utilizzare tale registro occorre che i provider rispettino alcuni principi previsti dalla legge 675/96, in primo luogo oltre alle informazioni previste dall'articolo 10 della sopraccitata legge, il provider deve informare adeguatamente e correttamente, oralmente o per iscritto, l'interessato-utente dell'esistenza di tale registro, della natura dei dati ivi raccolti, delle finalità, della durata e modalità del trattamento.

 

L'interessato, ricevuta la informativa, deve fornire il suo consenso al trattamento, consenso che deve essere documentato per iscritto. In difetto di tale consenso il provider non può utilizzare il registro in parola, salvo che venga contrattualmente previsto per registrare esclusivamente i tempi d'accesso ad internet ed adempiere quindi a finalità di fatturazione.

 

Un altro strumento di internet che permette di seguire le tracce lasciate dagli utenti, è il cookie. Il cookie può essere definito come un piccolo pezzo di informazione inviato da un sito web al browser che si sta utilizzando per la navigazione, tale browser a sua volta memorizza l'informazione all'interno dell'hard disk del computer dell'utente senza che questo se ne accorga, o inserendolo all'interno di un unico file o usando diversi file. L'informazione viene poi riletta dal sito web che ha inviato il cookie quando l'utente effettua una nuova connessione al medesimo sito.

 

I cookies possono essere utilizzati per diversi scopi, ad esempio il gestore di un sito può riconoscere gli utenti che visitano le proprie pagine, monitorandone la frequenza di visita, può personalizzare un sito in funzione dei gusti manifestati dall'utente nel corso di precedenti visite, il visitatore può evitare di registrarsi ogni volta che accede allo stesso servizio.

 

La domanda che dobbiamo porci è se tale raccolta invisibile dei dati sia compatibile con la legge di tutela della privacy; secondo alcuni bisogna fare una distinzione a secondo che il cookie permetta o meno, attraverso i dati in esso registrati di identificare il navigatore,e quindi di associare il profilo tracciato a un soggetto individuato, ovvero non si limiti alla registrazione di dati di natura commerciale ma trasferisca informazioni relative al contenuto della memoria di massa del computer di navigazione.

 

Un utilizzo studiato dei cookie permette la ricostruzione di un accurato profilo personale dell'utente. Questo fenomeno viene definito profilazione dell'utente-consumatore virtuale. Sul problema della profilazione dell'utente è intervenuto il Garante con provvedimento del 13 gennaio 2000, ribadendo l'illiceità dei comportamenti di raccolta invisibile dei dati posti in essere dall'operatore, in difetto di preventiva informativa ex articolo 10 L.675/96 e di consenso al trattamento da parte dell'interessato.

 

Il Garante ha precisato che l'informativa deve essere:

 

collocata on line prima della richiesta di registrazione;

 

riferita a tutti gli aspetti del trattamento svolto dall'operatore, riepilogando in maniera chiara e sintetica le informazioni rilevanti contenute nel contratto;

 

contenere un richiamo ai diritti d'accesso attribuiti all'interessato dall'articolo 13 della L.675/96, con l'indicazione dell'ufficio presso cui esercitare tali diritti;

 

viene richiesto inoltre il consenso dell'interessato non solo per poter trattare i dati per finalità commerciali e di marketing, ma anche per poter comunicare i dati a società terze di cui deve essere allegato un elenco nell'informativa.

Fonte:hackunited.net

 

   

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