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divineshadow presenta uno studio di Simona Sapienza
01/29/2006

 
E' il denaro lo strumento indispensabile a qualsiasi organizzazione criminale, compresa le rete terroristica. Il 'money laundering' -riciclaggio dei capitali- ed il 'money-dirtying' -utilizzo di capitale pulito per il finanziamento di attività terroristiche- sono problematiche comuni tanto ai Paesi sviluppati che a quelli in via di sviluppo. Paradossalmente, può rivelarsi più facile seguire le tracce finanziarie collegate alle operazioni di riciclaggio dei gruppi criminali organizzati che individuare le operazioni finanziarie effettuate per finanziare il terrorismo; infatti, molti dei canali di finanziamento delle attività terroristiche sono leciti ed il loro coinvolgimento in attività illecite può rimanere del tutto insospettato.

Gli attentati di settembre 2001 negli Stati Uniti, seguiti da quelli di marzo 2004 in Spagna e Luglio 2005 in Gran Bretagna, sottolineano l'urgenza di una più intensa collaborazione tra le nazioni per adottare misure legislative e tecniche efficaci a contrastare il finanziamento delle attività terroristiche e a prevenire lo sfruttamento del sistema finanziario nazionale ed internazionale, a fini illeciti, da parte delle reti terroristiche di matrice islamica.

I fondi utilizzati dai terroristi per compiere i loro attacchi in genere sono raccolti in Paesi diversi da quelli scelti come obiettivi delle azioni terroristiche. Questa è la prova che la rete terroristica sfrutta molto astutamente le potenzialità offerte dall'integrazione globale dei mercati finanziari, allo scopo di trasferire capitali da un Paese all'altro.

Delle ampie opportunità di profitto offerte dalla globalizzazione dei mercati e della straordinaria crescita di Internet si sono avvalse anche le organizzazioni terroristiche per finanziare le loro attività criminali tramite investimenti altamente redditizi. Data la natura del finanziamento del terrorismo, è chiaro che l'efficacia delle misure di contrasto dipenderà prevalentemente dalla collaborazione attiva del settore finanziario e bancario nella fase di prevenzione del fenomeno, soprattutto attraverso gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione delle operazioni sospette.

Seguire e mettere insieme informazioni apparentemente scollegate tra loro, ma che poi si rivelano connesse ad operazioni finanziarie complesse, può rivelarsi cruciale per comprendere come i terroristi si procurano e trasferiscono i fondi necessari alle loro attività e per individuare i leader e i membri di gruppi estremisti legati ad attività terroristiche.

Il settore finanziario in particolare, si rivela fortemente appetibile per le organizzazione terroristiche in quanto garantisce un livello di opacità delle operazioni superiore al normale (asimmetria delle informazioni). Infatti, lo scambio delle informazioni sui flussi dei fondi è filtrato e gestito da operatori specializzati che, sulla base della posizione privilegiata di cui dispongono, non solo hanno la possibilità di accedere a informazioni sensibili ma sono legittimati a mantenerle coperte da segretezza. La presenza, sul mercato dei capitali, di intermediari disposti a cooperare illegalmente con organizzazioni terroristiche o di intermediari inconsapevoli di mettere a rischio la propria integrità, dà ai terroristi la possibilità di sfruttare i servizi di investimento, ed il sistema finanziario in generale, per finanziare efficacemente le proprie attività. La distribuzione asimmetrica delle informazioni, che caratterizza i mercati finanziari, rende i Paesi off-shore e i Paesi caratterizzati da regolamentazioni finanziarie permissive particolarmente attraenti per i soggetti o le società collegate alle organizzazioni terroristiche, proprio perché l'impermeabilità dei loro sistemi finanziari riduce la possibilità per le autorità di vigilanza estere di ottenere informazioni. Pertanto, investire in prodotti finanziari off-shore o tramite intermediari finanziari o amministrazioni fiduciarie costituite off-shore, si rivela una modalità 'sicura' per effettuare investimenti altamente redditizi. Investire in fondi speculativi (Hedge Funds), specialmente se costituiti e offerti in Stati le cui piazze finanziarie sono note per essere non co-operative o fortemente blindate, investire in strumenti finanziari derivati, negoziati al di fuori dei mercati regolamentati, quali Swaps, Options e Futures, specialmente se regolati in contanti, può risultare particolarmente appetibile per il terrorismo internazionale. Infatti, questi investimenti alternativi oltre ad essere fortemente speculativi, possono essere costruiti su misura per soddisfare le particolari esigenze degli investitori. Ugualmente, concludere contratti solo formalmente assicurativi, ma ad alto rendimento di capitale, quali polizze assicurative Index Linked e Unit Linked, può offrire ai soggetti che finanziano il terrorismo la possibilità di effettuare un investimento fortemente speculativo, eventualmente anche a favore di terzi, sfruttando lo stesso livello di opacità in genere garantito dai mercati finanziari. Trasferimenti di denaro tramite bonifici interbancari internazionali, internet-banking, strumenti elettronici di pagamento, sovrafatturazioni all'importazione/esportazione, sistemi di money transfer, sistemi di trasferimento di denaro –come l'hawala- alternativi a quelli regolati, si rivelano canali che possono essere utilizzati dalla rete islamica del terrore per trasferire efficacemente liquidità da un Paese all'altro. Da tutto ciò deriva che per reprimere i canali di finanziamento al terrorismo si dovrà rafforzare l'azione di monitoraggio sui meccanismi finanziari internazionali. E' indubbio che tale azione, per essere realmente efficace, necessita della collaborazione attiva degli intermediari finanziari. Questi ultimi, infatti, se non collegati al terrorismo, possono fornire agli organi investigativi e alle autorità giudiziarie informazioni di grande importanza soprattutto se focalizzeranno la loro attenzione su:

- Investitori che sono: a) società costituite o che svolgono affari in Paesi identificati a livello internazionale –Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e dal Gruppo di Azione Finanziaria, (GAFI)- come Paesi dal sistema finanziario permissivo o territori non cooperativi; b) società europee o statunitensi quotate che investono principalmente in società costituite in territori noti per attività terroristiche; c) trust che non forniscono informazioni trasparenti sulla provenienza del patrimonio da investire, sui soggetti che controllano e gestiscono il patrimonio; e/o su qualsiasi persona o entità che ha il potere di rimuovere i soggetti che controllano e gestiscono il patrimonio); - Beneficiari di investimenti, collegati per cittadinanza o residenza a Paesi noto per attività terroristiche.

Sempre nel contesto del capitali destinati a finanziare il terrorismo di matrice islamica, operazioni bancarie e finanziarie regolate dalla Sharia –il diritto islamico- possono essere utilizzate per finanziare, direttamente o indirettamente, organizzazioni terroristiche. Accordi di finanziamento quali Murabaha, Mudarabah, Musharaka, Salam, Qard Hassan, fondi di investimento islamici conformi ai principi della Sharia, possono rivelarsi veicoli efficaci per raccogliere ingenti somme, che direttamente o indirettamente, tramite il versamento della Zakat, possono essere destinate al finanziamento del terrorismo. Il pagamento della Zakat, dovuto da ogni musulmano ogni qualvolta vi è un incremento netto della sua ricchezza, direttamente a favore di musulmani in difficoltà economiche o, indirettamente tramite le organizzazioni non-profit presenti in ogni parte del mondo, si può trasformare in uno strumento davvero efficace per fornire supporto finanziario al terrorismo.

Un ruolo di primaria importanza nella lotta al finanziamento del terrorismo è svolto dal GAFI, organismo intergovernativo che, costituito in origine per promuovere standard internazionali di contrasto al riciclaggio, dall'ottobre 2001 ha ampliato il proprio mandato, per includervi il monitoraggio delle azioni di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo. Le nove Raccomandazioni Speciali emanate dal GAFI costituiscono il sistema base offerto agli Stati per scoprire, prevenire e sopprimere i canali di finanziamento del terrorismo a livello internazionale. Già prima degli attacchi del 11 settembre 2001, la comunità internazionale si era resa conto che per combattere la minaccia terroristica islamica fosse necessario recidere le fonti finanziarie che la alimentano. Qui di seguito l'elenco delle misure più importanti adottate dalle Nazioni Unite e dalla Comunità Europea, per combattere il finanziamento di terroristici islamici e di organizzazioni terroristiche.

UN

Risoluzione dell'Assemblea Generale 51/210 del 17 dicembre 1996, sulle misure per prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo e delle organizzazioni terroristiche

Risoluzione del Consiglio di Sicurezza 1267 (1999), che istituisce il Comitato per le Sanzioni contro i Talibani e Al-Qaida e introduce la sanzione economica del congelamento dei fondi e delle altre risorse finanziarie riconducibili ad Al-Qaida

Convenzione per la soppressione del finanziamento del terrorismo internazionale del 9 dicembre 1999

Risoluzione del Consiglio di Sicurezza 1373 (2001), che condanna gli attacchi terroristici di New York e richiede agli Stati membri di prevenire e reprimere il finanziamento del terrorismo

Risoluzione del Consiglio di Sicurezza 1452 (2002), che introduce eccezioni alle misure di congelamento dei fondi.

Comunità Europea

Regolamento del Consiglio No 467/2001 del 6 marzo 2001, che introduce la sanzione del congelamento dei fondi e di altre risorse dei Talibani

Regolamento della Commissione No 1354/2001 del 4 luglio 2001, che introduce il nuovo elenco di persone e di enti ai quali si applica il congelamento di capitali, nonché l'elenco delle organizzazioni umanitarie, alle quali non si applica il divieto di volo stabilito dal Comitato delle Sanzioni contro i Talibani

Regolamento del Consiglio No 2580/2001 del 27 dicembre 2001, che attua a livello comunitario la Risoluzione 1373 (2001)

Regolamento del Consiglio No 881/2002 del 27 maggio 2002, che impone misure restrittive nei confronti di individui ed enti collegati ad Osama bin Laden, Al-Qaida e i Talibani

Regolamento del Consiglio No 561/2003, del 27 marzo 2003 che prevede eccezioni al congelamento dei fondi e di altre risorse dei Talibani

Dichiarazione sulle strategie per combattere il terrorismo, del 25 Marzo 2004 che sottolinea l'esigenza di perfezionare il meccanismo creato per congelare i beni dei terroristi e d individuare i veri beneficiari dei conti bancari.

L'Italia, a seguito della situazione di emergenza conseguente agli attacchi terroristici dell'11 settembre, ha dato attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite per la soppressione del finanziamento del terrorismo e alle rilevanti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e, anche sulla base della normativa comunitaria, ha istituito apposite figure tecniche di contrasto per evitare lo sfruttamento a scopi terroristici del sistema bancario e finanziario italiano. E' opportuno notare che è stato facile per l'Italia rispondere tempestivamente all'emergenza money-dirtying, estendendo ed adattando al fenomeno money-dirtying la normativa anti-Mafia e anti riciclaggio in precedenza emanata allo scopo di individuare e congelare i fondi collegati alla Mafia.

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Simona Sapienza è avvocato senior associate presso la sede di Roma di uno dei primi cinque studi legali internazionali.

Simona è stata ammessa all'ordine degli Avvocati di Roma nel 2000. Con oltre cinque anni di esperienza nel settore del Mercato Internazionale dei Capitali, è a capo del gruppo che in Italia si occupa di fondi comuni di investimento e fornisce assistenza legale a banche d'affari e ad intermediari finanziari italiani e stranieri nell'ambito di operazioni di finanza strutturata, strumenti alternativi di investimento, fondi speculativi, in materia regolamentare e normativa anti-riciclaggio. In questi ultimi anni Simona ha fornito ad alcune tra le più importanti banche d'affari con sede in Inghilterra soluzioni legali innovative nella strutturazione di prodotti finanziari e assicurativi collegati a fondi di investimento.

Dal 1999 al 2002 è stata professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Discipline Bancarie dell'Università di Siena. In passato ha inoltre collaborato con il Centro Studi di Diritto Comparato e Straniero presso l'Istituto delle Nazioni Unite per l'Unificazione del Diritto Internazionale, dove si è soprattutto occupata di diritto del commercio internazionale e di diritto e istituzioni dei Paesi Afro-Asiatici. Dal 1997 al 2000 ha svolto attività di insegnamento in diritto privato comparato presso l'Università di Roma.

Ha pubblicato numerosi articoli e partecipa spesso a conferenze che hanno ad oggetto questioni collegate al diritto finanziario e al mercato dei capitali.

Simona, dopo la laurea in giurisprudenza, ha ottenuto un diploma in diritto finanziario internazionale.

 

 

   

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