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Spamming

A volte può accadere aprendo la nostra posta elettronica di trovare messaggi non richiesti da parte di persone che non conosciamo e a cui non abbiamo dato il nostro indirizzo; è questo il fenomeno dello spamming, termine inglese che indica la pratica di inviare messaggi di posta elettronica non richiesti o non voluti a utenti del cui indirizzo di posta si è entrati a conoscenza senza il loro consenso. Lo spamming ha suscitato molte reazioni a livello giudiziario. Esiste una corrente di pensiero che difende lo spamming sostenendo che diffondere messaggi pubblicitari è un diritto in quanto rientra nella libertà di espressione e se il messaggio è diffuso professionalmente rientra nella libertà d'impresa. D'altra parte questa interpretazione è fortemente contestata da coloro che, invece, vedono nello spamming una violazione palese alla privacy della persona.

Lo spamming viene equiparato da questa corrente di pensiero al volantino che viene inserito nella cassetta di posta tradizionale, quindi non essendo questo vietato da nessuna normativa perché dovrebbe esserlo lo spamming?

 

In realtà la situazione non può essere schematizzata in modo così semplicistico, infatti la libertà di espressione e di comunicazione è sottoposta a regole riguardanti il rispetto dei limiti di ordine pubblico e buon costume; inoltre ci sono altri vincoli:

 

La ragionevolezza, non si ha infatti il diritto di perseguitare con telefonate o in questo caso messaggi uno sconosciuto per vendergli un prodotto

Rispetto della privacy altrui, infatti non si può costringere qualcuno a ricevere un messaggio indesiderato schermandosi dietro il diritto alla libertà di espressione

I costi dovrebbero essere sopportati da chi esercita il diritto, quindi colui che diffonde messaggi pubblicitari dovrebbe pagarne le spese.

Sono stati svolti diversi dibattiti per introdurre regole che proibiscano e regolino lo spamming, in Italia una soluzione parziale al problema spamming è stata trovata con il recente D.lgs 171/98 in materia di tutela della vita privata nel settore telecomunicazioni.

Tale normativa all'art 10 dispone che le chiamate a mezzo posta elettronica per scopi di invio di materiale pubblicitario o di vendita o per ricerche di mercato o per comunicazioni commerciali interattive, sono consentite solo con il consenso dell'interessato.

 

La legge 675/96 art 13 attribuisce all'interessato al diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali per l'invio di materiale pubblicitario; quindi in un futuro molto vicino sarà necessario per inviare tali messaggi pubblicitari ottenere il preventivo consenso dell'interessato a meno che non si possa invocare una delle condizioni di esonero previste dall'art 12 legge 675/96.

Questa legge ha tuttavia previsto delle eccezioni per favorire lo sviluppo del direct marketing, ad esempio è previsto un regime di favore per il trattamento di informazioni relative allo svolgimento di attività economiche raccolte per l'invio di materiale promozionale, disponendo che in questo caso non necessita il consenso.

Fonte:hackunited.net

 

   

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